Normative

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto, in conformità all'art.41 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., "devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro".

Estratto dalle Linee guida ISPESEL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro).

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